E’ stata pubblicata da INAIL la circolare 4753 del 26/07/2022 che fornisce indicazioni operative ai fini di una più incisiva attività di prevenzione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore.
E’ previsto che i datori di lavoro, in presenza di attività ove il rischio stress da sia rilevante (es: lavori all’aperto), debbano predisporre opportune misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi che possono provocare importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.
In caso di cantieri temporanei o mobili il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), dovrà prendere in considerazione anche il rischio “stress da caldo” e nel PSC potranno, pertanto, essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc. Nei confronti dell’impresa affidataria, dovrà anche essere accertata la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, verificando la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
Pertanto anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc.
Tale circolare è stata integrata nella nuova edizione del D.Lgs 81/08 edizione Agosto 2022.
La mancata osservazione delle indicazioni previste nella sopra citata circolare può comportare sanzioni da parte degli organi di vigilanza in occasione di visite ispettive.