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ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N.547 DEL 17/05/2020 – COSA CAMBIA PER I LAVORATORI CHE PRENDONO SERVIZIO IN UN LUOGO DI LAVORO DIVERSO DALLA SEDE AZIENDALE?

19 Maggio 2020

Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste dall’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020 devono essere rispettate con la seguente modalità:

  • il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite);
  • qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede;
  • il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi;
  • in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea;
  • inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

Per il lavoratore che rileverà autonomamente la propria temperatura corporea prima di prendere servizio è opportuno predisporre uno specifico modulo in cui registrare l’esito della rilevazione.

In assenza di strumento di rilevazione idoneo (per difficoltà di reperimento sul mercato) è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all’arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente prova con strumento personale idoneo.
  E’ opportuno inoltre che il Datore di Lavoro ricordi inoltre ai lavoratori che prendono servizio in un luogo diverso da quello della sede aziendale dell’obbligo di applicazione di tutte le misure precauzionali e cautelative, nonché delle norme igieniche  e delle regole d’uso dei locali, come da informative già trasmesse e presenti in azienda.

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