Con il decreto “semplificazioni” (D.Lgs. 14 settembre 2015, n.151 (S.O. n. 53 alla G.U. 23 settembre 2015, n. 221) il Governo ha modificato il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro abrogando l’art. 3. comma 5, del Decreto Legislativo del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro invertendo completamente lo schema in uso.
L’articolo 35 del D.Lgs. 81/2015, infatti, stabilisce che il Somministratore (Agenzia Interinale) ha il compito di informare, formare e addestrare il lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro compreso l’uso delle attrezzature di lavoro. Rimane possibile modificare questo obbligo, spostandolo sull’Utilizzatore (azienda), a livello contrattuale.
I restanti obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro quali sorveglianza sanitaria o consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale restano a carico dell’Utilizzatore (Azienda).
Ti raccomandiamo di verificare con precisione i contratti di somministrazione di lavoro poiché conseguono ovviamente dei diversi costi da imputare e delle responsabilità per la corretta gestione degli adempimenti.