A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127 anticipato dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 36 del 16/09/2021
dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, sia in ambito pubblico che privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Il controllo si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Per i lavoratori esterni la verifica sul rispetto delle prescrizioni e’ effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 potranno essere effettuate prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro o, a campione all’interno dei luoghi di lavoro, in relazione alle modalita’ operative definite dal Datore di Lavoro stesso.
L’attivita’ di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.