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DIR. UE 2020/739 E INSERIMENTO SARS-COV-2 COME AGENTE BIOLOGICO DI GRUPPO 3

9 Giugno 2020

Pubblicata la Dir. UE 2020/739 del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della Dir. 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.

La Dir. UE 2020/739 apporta modifiche alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. L’ambito di applicazione viene quindi ben delineato. Con riguardo alle conoscenze più recenti e agli sviluppi scientifici ed epidemiologici già dall’ottobre 2019 erano state apportate modifiche all’allegato III della Dir.  2000/54/CE, che consiste in particolare nell’aggiunta di numerosi agenti biologici, tra cui il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (virus SARS) e il coronavirus della sindrome respiratoria medio-orientale (virus MERS).

In ragione della rischiosità per la salute in particolare per lavoratori anziani e quelli con patologia soggiacente o malattia soggiacente, in particolare per coloro che operano in laboratori diagnostici, il SARS-CoV‐2 dovrebbe essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3.

Più in particolare le modifiche prevedono che il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 dovrebbe essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 dovrebbe essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.

Per tale adeguamento la Direttiva dispone un periodo di recepimento breve di 5 mesi, con invito agli stati membri di attuare la direttiva prima del termine di recepimento. Pertanto è richiesto che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della Dir. 2000/54/CE, nella misura in cui riguardano l’agente biologico SARS-CoV‐2, entro il 24 novembre 2020.

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