Il D.M. 10/03/2020, già pubblicato in GU il 20 marzo 2020, produce i suoi effetti a decorrere dal 18 giugno 2020.
Fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte, ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants – designations and safety classification » o norma equivalente.
Gli impianti di climatizzazione e condizionamento inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. La documentazione prevista al punto 3.2 dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità deve essere prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione.
Il manuale di uso e manutenzione deve essere predisposto, in lingua italiana, a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.
Pertanto, se la vostra attività è soggetta al controllo di prevenzione incendi e in azienda è presente un impianto di climatizzazione è necessario verificare il possesso della dichiarazione di conformitàcomprensiva del manuale di uso e manutenzione in italiano richiedendola, in caso contrario, al proprio fornitore.