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COVID-19: COME CAMBIA IL CONTROLLO DEL GREEN PASS PER GLI ESTERNI (CLIENTI/VISITATORI/UTENTI)?

29 Marzo 2022

Il nuovo articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sostituisce i precedenti articoli in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 come di seguito:

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto GREEN PASS BASE, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. mense e catering continuativo su base contrattuale;
  2. servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  3. concorsi pubblici;
  4. corsi di formazione pubblici e privati, fermo re-stando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
  5. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  6. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

Sono ABROGATI i commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 che prevedevano la richiesta di GREEN PASS BASE a clienti/visitatori/utenti per l’accesso:

  • ai servizi alla persona
  • ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto GREEN PASS RAFFORZATO, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  2. convegni e congressi;
  3. centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  4. feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  5. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  6. attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  7. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Quindi non è più richiesto il GREEN PASS per l’accesso a:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • sagre e fiere;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
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