L’art. 3 del DECRETO-LEGGE n. 139 pubblicato l’8 ottobre 2021 inserisce l’Art. 9-octies, il quale prevede che:
dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, nell’ambito del territorio nazionale, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro,
I LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO SONO TENUTI A RENDERE DISPONIBILE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 CON UN PREAVVISO NECESSARIO
a soddisfare le predette esigenze organizzative.
Ciò significa che, a scopo organizzativo, il datore di lavoro può chiedere ai proprio dipendenti, di comunicare, entro tempo debito, per esempio entro 48 ore dall’inizio del turno di lavoro, l’eventuale impossibilità di esibire la certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro aziendali.
Ricordiamo che l’attivita’ di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma ma, a fini organizzativi, per attuare quanto sopra indicato, riteniamo lecito che il datore di lavoro possa archiviare su un elenco se un lavoratore è in possesso o meno di certificazione verde.
Verosimilmente nel momento del controllo della certificazione verde, al datore di lavoro o suo delegato, consigliamo di registrare l’avvenuto controllo apponendo la firma a fianco del giorno e ora della verifica ed eventualmente la mera registrazione dei casi in cui il controllo abbia esito negativo per le conseguenti azioni di sospensione dal lavoro.
Ci teniamo inoltre a sottolineare che:
- il Decreto non indica la frequenza dei controlli bensì indica che il datori di lavoro debba definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche che possono essere effettuate anche a campione prevedendo prioritariamente, ove possibile, che siano effettuate al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
- anche se la modalita’ di controllo a campione non sembra essere coerente con la logica di prevenzione di impedire a chiunque sia sprovvisto di green pass di entrare in azienda, il Decreto prevede questa possibilità a condizione che il modello organizzativo adottato abbia indicato dettagli relativamente a tale modalità di controllo.
Infine vi ricordiamo che la nomina per il controllo della certificazione verde COVID-19 dovrà essere sotto forma iscritta e che il delegato dovrà ricevere formazione per lo svolgimento di tale incarico.