Ricordandovi che dal 12 ottobre 2017 è entrato in vigore un nuovo obbligo a carico delle imprese relativo alla comunicazione degli infortuni riassumiamo di seguito gli obblighi del Datore di Lavoro in caso di infortuni.
CASO 1: INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTANO ASSENZA DI ALMENO UN GIORNO ESCLUSO QUELLO DELL’EVENTO E FINO A MASSIMO 3 GIORNI
L’impresa deve comunicare telematicamente sul portale Inail i dati relativi all’infortunio entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Tale comunicazione è resa obbligatoria a fini statistici e informativi a partire dal 12 ottobre 2017.
Se, dopo aver inviato la comunicazione, l’assenza si prolunga oltre il terzo giorno, si dovrà integrare con i dati previsti per la denuncia (CASO 2). Al contrario, per infortuni con prognosi superiore a tre giorni, le finalità statistiche sono già coperte dalla denuncia.
Il mancato invio della comunicazione prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da 548 euro a 1.072,80 euro, per gli eventi da uno a tre giorni, mentre per gli eventi superiori a tre giorni le sanzioni previste saranno da 1.096,00 a 4.932,00 euro (D.Lgs. 81/08 art. 55, co. 5).
CASO 2: INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTANO ASSENZA SUPERIORE A TRE GIORNI ESCLUSO QUELLO DELL’EVENTO
L’impresa deve presentare denuncia di infortunio telematica sul portale Inail per fini assicurativi.