Ci teniamo a porre l’attenzione su alcune definizioni e disposizioni ufficiali:
CONTATTO STRETTO (AD ALTO RISCHIO) DI UN CASO CONFERMATO COVID-19
- una persona che vive nella stessa casa di un caso confermato COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso confermato COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso confermato COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso confermato COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso confermato COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso confermato COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso confermato COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso confermato COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
CONTATTO CASUALE (A BASSO RISCHIO) DI UN CASO CONFERMATO COVID-19
- qualsiasi persona esposta al caso, che non rientra tra i criteri di un contatto stretto.
In caso di presenza di un caso confermato COVID-19 le autorità di sanità pubblica locali di competenza (es: ATS, AUSL..) svolgono un’indagine epidemiologica a seguito della quale, a seconda del livello di rischio dell’esposizione, stabiliscono e comunicano le modalità di gestione e monitoraggio dei contatti con il caso confermato
I contatti che sono individuati come ad alto rischio seguono un “protocollo di quarantena”;
I contatti che sono individuati come a basso rischio seguono un “protocollo di automonitoraggio”
Le azioni chiave di seguito descritte sono da osservare per un periodo di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso:
CONTATTO STRETTO (AD ALTO RISCHIO) -> PROTOCOLLO DI QUARANTENA | CONTATTO CASUALE (A BASSO RISCHIO) -> PROTOCOLLO DI AUTOMONITORAGGIO |
– rimanere in quarantena a casa, con divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora e di contatti sociali; – automonitoraggio per la comparsa di segni/sintomi compatibili con COVID-19; – misurare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno; – evitare l’uso di farmaci che riducono la febbre (es: paracetamolo) per alcune ore prima di misurare la temperatura; – rimanere raggiungibili dalle autorità di sanità pubblica per le attività di sorvegliata;seguire le buone pratiche respiratorie e una rigorosa igiene delle mani; – rispettare il distanziamento fisico tenendo una distanza di almeno due metri dalle altre persone; – in caso di insorgenza di sintomi isolarsi immediatamente e contattare il proprio medico, preferibilmente telefonicamente, seguendo le istruzioni delle autorità di sanità pubblica locali. | – non è necessario rimanere in quarantena; – automonitoraggio per segni/sintomi compatibili con COVID-19; – rispetto delle misure di distanziamento fisico ed evitare viaggi; – seguire le buone pratiche respiratorie e una rigorosa igiene delle mani; – in caso di insorgenza di sintomi isolarsi immediatamente e contattare il proprio medico, preferibilmente telefonicamente, seguendo le istruzioni delle autorità di sanità pubblica locali |
Cosa significa per un ambiente di lavoro?
Che è importante che il Datore di Lavoro:
- definisca un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
- si accerti che le disposizioni ivi indicate siano rispettate da tutti i lavoratori.
Ricordiamo le misure minime:
- misurazione della temperatura corporea (per regione Lombardia);
- utilizzo dei DPI prescritti dal protocollo (soprattutto la mascherina);
- distanziamento minimo di un metro tra i lavoratori;
- sanificazione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature;
- igienizzazione delle mani;
- gestione degli ingressi;
- gestione degli spazi comuni.
Se non avete ancora provveduto a redigere un ” Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ” vi invitiamo a contattarci al più presto.
E cosa fare in caso di un proprio lavoratore dichiarato CASO CONFERMATO COVID-19?
Il Datore di Lavoro dovrà collaborare con le autorità di sanità pubblica locali al fine di individuare i contatti stretti (come da definizione precedente).
Ne consegue che se le disposizioni indicate nel “Protocollo condiviso di regolamentazione” sono rispettate (soprattutto il costante utilizzo dei DPI, il distanziamento tra i lavoratori e l’igienizzazione delle mani) si riduce la possibilità che le autorità di sanità pubblica locali individuino un numero elevato di contatti stretti tra i lavoratori dell’azienda e impongano l’attuazione del “protocollo di quarantena” per ognuno di essi.
Riferimenti ufficiali:
- circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020;
- Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 Versione al 25 giugno2020 – Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020;
- circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020;