L’art. 47 del D.Lgs 81/08 è relativo al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Abbiamo estrapolato alcuni concetti fondamentali per far chiarezza relativamente l’elezione del RLS:
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è obbligatorio per tutte le aziende effettuare la riunione dei lavoratori per procedere all’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) individuandolo tra i lavoratori oppure scegliere di avvalersi del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
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nel caso di elezione di RLS è necessaria da parte dell’azienda la comunicazione per via telematica del nominativo all’INAIL entro un mese dalla nomina.
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per aziende sopra i 15 lavoratori (per lavoratori si considerano lavoratori CTI, CTD, contratti di apprendistato o contratti di formazione, no interinali) e con presenza di rappresentanze sindacali al proprio interno (RSU O RSA), il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito di queste. (L’RSU viene eletta da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno iscritti ad una sigla sindacale mentre l’RSA è organismo di rappresentanza sindacale eletto dagli iscritti di un particolare sindacato.)
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nel caso di elezione di RLS all’interno delle rappresentanze sindacali è necessario ripetere l’elezione e la nomina ogni 3 anni.
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maggiori dettagli relativi alla nomina del RLS sono indicati nel CCNL pertanto è consigliabile controllare se vi sono disposizioni diverse rispetto all’art.47 del D.Lgs 81/08 per esempio per quanto riguarda la modalità, durata e adempimenti per l’elezione della figura
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per aziende con meno di 15 lavoratori o sopra i 15 lavoratorima in assenza di tali rappresentanze il RLS può essere eletto tra tutti i lavoratori.
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nel caso di scelta di avvalersi dell’ RLST è necessario effettuare l’adesione a ente bilaterale e richiesta del nominativo del RLST all’organismo paritetico.
Il nostro Studio è a Vostra disposizione per chiarimenti rispetto a quanto riportato nella presente informativa.